ACoFE – Associazione di Counseling Fenomenologico Esistenziale
L’Attestato di Qualità e Qualificazione dei Servizi è un riconoscimento formale rilasciato da ACoFE ai soci che soddisfano specifici requisiti professionali, in conformità con quanto previsto dalla Legge 4/2013.
Questo strumento ha l’obiettivo di garantire trasparenza e fiducia nei confronti degli utenti finali e di promuovere la qualità dei servizi erogati dai professionisti del Counseling iscritti ad ACoFE.
Per ottenere l’Attestato, i Counselor devono:
La validità dell’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1 della Legge 4/2013, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia, ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa. (Art. 8 della Legge n. 4/2013).
All’atto dell’iscrizione all’Associazione, il Counselor riceverà da ACoFE l’Attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi, con il numero di iscrizione all’Elenco dei Counselor iscritti all’Associazione e con la propria qualifica professionale.
Tale attestato ha validità annuale e potrà essere rinnovato esclusivamente se il Socio avrà:
Nel caso in cui un Socio, per qualsiasi motivo, non riesca a completare i crediti di formazione permanente richiesti entro l’anno solare, è prevista una deroga che consente di recuperare i crediti mancanti entro e non oltre il termine di un triennio.
Durante tale periodo di deroga:
In presenza di gravi e documentati motivi ostativi, che abbiano impedito il completamento della formazione obbligatoria, la posizione del Socio verrà valutata caso per caso dal Direttivo, dal Comitato Scientifico e dalla Commissione Disciplinare.
Il Socio potrà ricevere copia dell’Attestato di Qualità e Qualificazione dei Servizi facendone richiesta formale alla Segreteria.
Si specifica, infine, che per i Soci al primo anno d’iscrizione, l’esame finale sostenuto per l’ammissione sostituisce, per quell’anno, l’obbligo di formazione permanente e supervisione.
ACoFE mette a disposizione uno Sportello per il Cliente, ai sensi dell’art. 2, comma 4 della Legge 4/2013, per:
Ogni Counselor titolare dell’Attestato di Qualità e Qualificazione dei Servizi è identificabile nell’elenco pubblico, con indicazione di:
Per maggiori informazioni sull’Attestato e sulle modalità di iscrizione, è possibile consultare la nostra sezione dedicata o contattare la segreteria di ACoFE.